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Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – Sezione di Como

GLI SCONTI SU AUTO E CURE MEDICHE

In questi ultimi anni il legislatore tributario si è dimostrato sempre più sensibile ai problemi delle persone diversamente abili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste, non senza introdurre qualche specifica norma antiabuso.

I CARICHI DI FAMIGLIA

La Finanziaria 2007 nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d’imposta, ha previsto, a partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all’importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza di handicap. Nell’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi si stabilisce che dall’imposta lorda si detraggono, per ciascun figlio, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciascun

figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per

ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge del 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio

minore di tre anni portatore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione

teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell’avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.

SUCCESSIONE/DONAZIONE

Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una

persona portatrice di handicap grave, riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l’importo di 1.500.000. euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposte sulle donazioni.

L’ACQUISTO DI VEICOLI

Ecco i benefici sull’acquisto delle autovetture: detrazione dell’Irpef del 19% della spesa

sostenuta per l’acquisto; Iva al 4% sull’acquisto; esenzione dal bollo d’auto e dall’imposta

di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: non vedenti e sordomuti; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in questo caso, e nel precedente, lo stato deve essere certificato con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’ASL); disabili con ridotte capacità motorie (sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione” per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo acquistato). E’ opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

LE SPESE SANITARIE

Per i portatori di handicap l’articolo 10 del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito

complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di “assistenza specifica”, tra le altre, le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore

tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza è possibile portare in deduzione non l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Le spese

sanitarie specialistiche analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione, è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

I MEZZI DI AUSILIO

Tra le agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell’Iva al 4%) per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati per le spese limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese di mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guida per non vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dell’Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi  di perdita dell’animale. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli, utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile, o dal famigliare di cui il non vedente risulta a carico.

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Una Risposta a “GLI SCONTI SU AUTO E CURE MEDICHE”

  1. 1

    news.vedovanetwork.com dice:

    GLI SCONTI SU AUTO E CURE MEDICHE | Blog Anmic Como…

    In questi ultimi anni il legislatore tributario si è dimostrato sempre più sensibile ai problemi delle persone diversamente abili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste, non senza introdurre qualche specifica norma antiab…

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